PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai fini della razionalizzazione delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di grandi reti di trasporto pubblico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le funzioni attribuite ad ANAS Spa ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2003, n. 178, e successive modificazioni, concernenti le prerogative della concedente relative alle concessionarie autostradali sono esercitate direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
      2. Restano validi gli atti adottati da parte di ANAS Spa prima della data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di eventuali atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti e alla composizione e titolarità del capitale sociale adottati dopo il 1o gennaio 2006. Tali atti, ove contrastanti con direttive e indirizzi ministeriali, sono sospesi e possono essere sottoposti, entro il 31 dicembre 2006, ad annullamento ministeriale, ai sensi della normativa vigente, ma senza l'applicazione delle disposizioni del capo IV-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciò che attiene alla corresponsione di eventuali indennizzi, che potranno essere comunque corrisposti, nel rispetto dell'articolo 42 della Costituzione, con apposito provvedimento.
      3. Sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e senza modificazioni dello status e della retribuzione del personale, gli uffici di ANAS Spa cui è attribuita la gestione delle concessioni autostradali.
      4. Rimangono attribuite ad ANAS Spa le funzioni di gestione diretta degli interventi

 

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relativi alla gestione del patrimonio stradale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni.